Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds under Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Terpeziteanu Antoni Gabriel inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming a conviction for perjury and public insult, arguing that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances. The court ruled that the appeal lacked the required specificity under Article 581, as it merely asserted a generic disagreement without citing specific errors or noting that the first instance had already acknowledged the mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, non-specific, or lack a direct correlation with the contested decision, failing to identify precise points of error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERPEZITEANU ANTONI GABRIEL (035QPBP) nato il 27/09/1988 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Terpeziteanu Antoni Gabriel impugna la sentenza in data 02/02/2023 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 26/10/2018 del tribunale di Arezzo, che lo aveva condannato per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e all'art. 648 cod. pen.. Deduce:
1. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e in relazione alla sospensione condizionale della pena.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica -assertiva- affermazione circa la mancata considerazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla sospensione condizionale della pena, del tutto priva di censure alla sentenza impugnata, non potendosi considerare tali delle generica affermazioni di non condivisibilità delle determinazioni del giudice della sentenza impugnata. Va rimarcato, invero, che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in forza del quale il ricorrente ha l'onere di dedurre non soltanto le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Da ciò discende che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen.. Aspecificità che emerge anche sotto altro profilo, dovendosi rimarcare che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, mentre detta prevalenza era stata riconosciuta già dal giudice di primo grado. Tanto dimostra come il motivo sia privo di correlazione con la sentenza impugnata. Tale rilievo porta alla configurazione del vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Rimane da sottolineare come osti al beneficio ex art. 163 cod. pen. la recidiva reiterata di cui il prevenuto è gravato, conseguenza dei numerosi precedenti per cui l'imputato ha riportato condanna;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; /I
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 I Consigliere e