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Ordinanza — n. 2818/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of appellate arguments and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2818/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for extortion, arguing omitted direct citation and legal errors regarding specific charges. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate court without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of arguments already examined and dismissed by the court of appeal, failing to provide a specific and critical legal analysis of the contested judgment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of appellate arguments lack of specific legal critique extortion conviction direct citation omission motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di rivendicazione nel pignoramento ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 393 cod. pen
La seconda doglíanza, con cui si censura l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, al più invocandone la derubricazione in quello di cui all'art. 393 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019
231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA ENRICO nato a MESSINA il 24/09/1994 avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Giardina Enrico impugna la sentenza in data 06/03/2023 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 01/04/2022 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che lo aveva condannato per il reato di estorsione, in continuazione. Deduce:

1. Omessa citazione nella residenza dell'imputato del decreto di citazione diretta;

2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle estorsioni contestate ai capi B) e D).

3. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata notifica all'imputato del decreto di cìtazione diretta a giudizio, nonché l'inosservanza del termine prescritto per la stessa, è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 3), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;

Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). 3.2. La seconda doglíanza, con cui si censura l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, al più invocandone la derubricazione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentita dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradì, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Il giudice di merito, d'altro canto, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato di estorsione;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere es