Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to repetition of appellate arguments and lack of specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Molluso and Lovino inadmissible. The applicants argued violations of criminal code articles regarding receipt and theft, but the court found their arguments merely repetitive of those already examined and rejected in the Milan Court of Appeal. Consequently, the court ruled that new specific grounds were absent, rendering the appeals non-compliant with procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 624 cod. pen.; Art. 132, 133, 62-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already examined and rejected by the Court of Appeal without presenting specific, new grounds of criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOLLUSO GIUSEPPE nato a MILANO il 26/03/1975 LOVINO DOMENICO PIER ALESSANDRO nato a MILANO il 18/07/1980 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Molluso Giuseppe e Lavino Domenico Pier Alessandro, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 09/03/2023 della Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 06/07/2021 del Tribunale di Milano, riconoscendo la continuazione tra la ricettazione di cui al presente procedimento e il fatto giudicato con la sentenza in data 14/03/2019 del Tribunale di Milano, così rideterminando la pena inflitta. Deducono:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 648 cod. pen. in relazione alla posizione di Lovino Domenico Pier Alessandro;
2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 624 cod. pen..
3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma secondo, cod. pen..
4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod. pen..
5. Ciò premesso i ricorsi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle medesime questioni esposte con l'atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello e oggi riproposte con il ricorso, con la sostanziale pretermissione delle ragioni della decisione impugnata in punto di concorso di Lavino nel reato (pagine 4 e 5), di esclusione della qualificazione giuridica del fatto quale furto (pag. 5), di esclusione della fattispecie attenuata di cui all'attuale 648, comma quarto cod. pen. (pag. 6), di esclusione della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, di riconoscimento della recidiva e di trattamento sanzionatorio. 5.1.
A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferra ri). 5.2. Va aggiunto che il ricorrente si duole dell'omessa motivazione con riguardo alla recidiva, al cui proposito -però- non risulta che sia stato esposto alcun motivo con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigli