Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2813/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of motivation as they challenge no substantive part of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2813/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by the Biondo brothers inadmissible due to a severe lack of motivation. Although the appellants challenged the conviction for tobacco smuggling under Article 291-quater of the 1973 Decree, their briefs failed to cite any specific portion of the Second Instance Court's detailed reasoning for criticism. Consequently, the court ruled that the appeals did not meet the procedural requirements to contest the judgment's substantive merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b, cod. proc. pen.: Appeals must specifically identify the defective parts of the judgment; generic complaints without pinpointing the reasoning fail to constitute a valid challenge.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation inadmissible appeal tobacco smuggling association to offend procedural defect dazi doganali non pagati motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 291-quater, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BIONDO MAURIZIO nato a PALERMO il 28/08/1965 BIONDO MATTEO nato a PALERMO il 15/12/1988 BIONDO ANTONINO nato a PALERMO il 31/10/1991 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 26950/23 Rilevato che con sentenza in data 15 febbraio 2023 la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza in data 15 giugno 2021 del GUP del Tribunale di Palermo, ha riqualificato la condotta ascritta a Maurizio Biondo, ai sensi dell'art. 291-quater, comma 2, d.P.R. n. 43 del 1973, riducendone la pena, e ha confermato la responsabilità degli altri per il reato dell'art. 291- quater, comma 2, e le relative pene, Rilevato che Matteo, Antonino e Maurizio Biondo hanno lamentato il vizio di motivazione con un ricorso di poche righe in cui non hanno sottoposto a censura alcuna parte della sentenza impugnata, che invece ha ricostruito diffusamente la sussistenza e operatività dell'associazione a delinquere finalizzata al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, Ritenuto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente