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Ordinanza — n. 2811/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2811/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2811/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNICI GIUSEPPINA nato a AGRIGENTO il 31/10/1977 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG26519/23 Rilevato che con sentenza in data 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 11 marzo 2021 del Tribunale di Agrigento che aveva condannato Giuseppina Bennici alle pene di legge per le violazioni in concorso degli art. 44, 93, 94, 95 del d.P.R. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42 del 2004, Rilevato che con i primi due motivi la ricorrente ha contestato l'accertamento di responsabilità, con il terzo il diniego della diminuente dell'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen. e il diniego delle generiche, con il quarto l'estinzione dei reati per prescrizione, Considerato che il ricorso per cassazione è tardivo perché il termine per il deposito della sentenza di secondo grado era scaduto il 27 marzo 2023, il termine per proporre il ricorso era scaduto 1'11 maggio 2023, giorno non festivo, e il ricorso era stato depositato il 12 maggio 2023, come da certificazione di cancelleria e ricevuta pec, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2811/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 44, 93, 94, 95 del d.P.R. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42 del 2004, Rilevato che con i primi due motivi la ricorrente ha contestato l'accertamento di responsabilità, con il terzo il diniego della diminuente dell'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen. e il diniego delle generiche, con il quarto l'estinzione dei reati per prescrizione, Considerato che il ricorso per cassazione è tardivo perché il termine per il deposito della sentenza di secondo grado era scaduto il 27 marzo 2023, il termine per proporre il ricorso era scaduto 1'11 maggio 2023, giorno non festivo, e il ricorso era stato depositato il 12 maggio 2023, come da certificazione di cancelleria e ricevuta pec, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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atto tardivo ritardo ingiustificato rispetto del termine istanza di ricusazione tardiva termine calcolato a ore termine per l'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENNICI GIUSEPPINA nato a AGRIGENTO il 31/10/1977 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG26519/23 Rilevato che con sentenza in data 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 11 marzo 2021 del Tribunale di Agrigento che aveva condannato Giuseppina Bennici alle pene di legge per le violazioni in concorso degli art. 44, 93, 94, 95 del d.P.R. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42 del 2004, Rilevato che con i primi due motivi la ricorrente ha contestato l'accertamento di responsabilità, con il terzo il diniego della diminuente dell'art. 62, comma 1, n. 2, cod. pen. e il diniego delle generiche, con il quarto l'estinzione dei reati per prescrizione, Considerato che il ricorso per cassazione è tardivo perché il termine per il deposito della sentenza di secondo grado era scaduto il 27 marzo 2023, il termine per proporre il ricorso era scaduto 1'11 maggio 2023, giorno non festivo, e il ricorso era stato depositato il 12 maggio 2023, come da certificazione di cancelleria e ricevuta pec, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente