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Ordinanza — n. 2809/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifestly illogical or contradictory reasoning in denial of generic fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2809/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts' refusal of generic fines was not based on manifestly illogical or contradictory reasoning. The appellant argued that his Peruvian nationality and financial necessity for family support should have warranted leniency, but the trial courts prioritized the gravity of the facts. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 5 d.lgs. 74/2000; Art. 616 cod. proc. pen.: The denial of generic fines is inadmissible on appeal if the lower court's reasoning is not manifestly illogical or contradictory, even when the appellant cites personal hardship or language barriers.

Parole chiave

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generic fines denial manifestly illogical reasoning Cassation inadmissibility gravity of facts procedural costs order indigenza processuale non provata indigenza finanziaria stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 5 d.lgs. 74/2000
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZANERO ENRIQUEZ MANUEL FERNANDO nato il 22/01/1972 avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 26020/23 Rilevato che con sentenza in data 2 marzo 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 20 maggio 2022 del Tribunale di Milano che aveva condannato Enriquez Manuel Fernando Azanero alle pene di legge per il reato di cui all' art. 5 del d.lgs. 74 del 2000; Rilevato che l'imputato ha presentato un unico motivo di ricorso per cassazione con cui ha lamentato il vizio di motivazione per il diniego delle generiche dovuto al fatto che aveva reso delle dichiarazioni incomprensibili, ciò che era stato dovuto all'ignoranza della lingua italiana, nonché all'assunzione della carica di amministratore di diritto solo per motivi economici di sopravvivenza, Considerato che in primo grado le generiche sono state negate per la gravità dei fatti e che sia in primo che in secondo grado;sono stati esclusi elementi favorevoli di giudizio dal momento che le dichiarazioni rese dall'imputato in dibattimento erano state ritenute poco comprensibili, Rilevato che il ricorrente ha chiesto le generiche perché cittadino peruviano che necessitava di denaro per sostenere economicamente sé e la propria famiglia, ciò che, all'evidenza, è stato ritenuto un elemento recessivo dai Giudici di merito, che, come detto, hanno valorizzato la gravità dei fatti, a sostegno del diniego delle generiche, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi