Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2808/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to waived liability grounds and lack of interest in action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2808/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Italo Rovero inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Rovero challenged a reduced sentence for issuing and utilizing fake invoices, arguing violations of specific criminal law articles. The court ruled that his appeal was barred because he had previously waived liability arguments and failed to demonstrate how the contested points affected the agreed-upon penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on waived liability grounds or lack of interest in action are inadmissible if they do not allege illegality in the imposed sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal waived criminal liability lack of interest in action procedural costs Cassa delle ammende rimborso dell'IVA rimborso dell'imposta preventiva frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
pen., sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod, proc.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROVERO ITALO nato a MONGARDINO il 19/05/1954 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 25824/23 Rilevato che con sentenza in data 18 aprile 2023 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 10 febbraio 2020 del GIP del Tribunale di Monza, ha rideterminato la pena nei confronti di Italo Rovero in anni due di reclusione per plurime violazioni del d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che l'imputato ha lamentato la violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000 perché era stato condannato sia per l'emissione che per l'utilizzazione delle fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, Rilevato che l'imputato ha definito la sua posizione nel giudizio di appello con la rinuncia ai motivi sulla responsabilità e con l'accordo sulla pena e che pertanto gli è pertanto preclusa ogni eccezione sull'accertamento della responsabilità penale, Considerato che, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pan. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01), Rilevato peraltro che il ricorrente non ha allegato un interesse ad agire e cioè non ha spiegato se e in che misura la doglianza allegata avrebbe inciso sulla pena concordata, Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside