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Ordinanza — n. 2807/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming legal liability as administrator of right was not proven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2807/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Narcisi inadmissible regarding his conviction for issuing fictitious invoices as administrator of right. The appellant argued that the lower courts failed to consider he was merely a 'wooden head' and should only be liable as a co-conspirator under Article 40 of the Penal Code. The court rejected this because the conviction was based on Article 110 for direct responsibility, making the argument about omitted vigilance clearly irrelevant to the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal claiming violation of law is inadmissible if the grounds are generic, do not compare with the substantive judgments, or address issues clearly irrelevant to the conviction basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal administrator of right fictitious invoices legal liability Article 110 Penal Code procedural dismissal Cassa delle ammende omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 c.p.p.
Art. 40 c.p.
43968 del 2022, non mass., secondo cui non è ammessa una responsabilità dell'amministratore di diritto ai sensi dell'art. 40 cpv, cod.
Art. 110 c.p.
pen., ma solo a titolo di concorso; Considerato che, nello specifico, all'imputato è stato contestato il concorso dell'art. 110 cod.
art. 110 cod. pen
pen., ma solo a titolo di concorso; Considerato che, nello specifico, all'imputato è stato contestato il concorso dell'art. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 43968 del 2022
Rilevato che il ricorrente ha citato in suo favore il precedente della Sez. 2, n. 43968 del 2022, non mass., secondo cui non è ammessa una responsabilità dell'amministratore di diritto ai sensi dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARCISI FRANCESCO nato a CAMMARATA il 07/03/1961 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 25804/23 Rilevato che con sentenza in data 5 maggio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 17 maggio 2022 del GUP di Milano che aveva condannato Francesco Narcisi alle pene di legge per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione perché i Giudici di merito non avevano considerato che era stato solo una testa di legno, Considerato che il motivo è generico perché non si confronta con le sentenze di merito secondo cui l'imputato era responsabile del reato ascrittogli perché amministratore di diritto, a prescindere dal ruolo di Almasio Diego Ernesto, di cui non era certo fosse stato amministratore di fatto;

Rilevato che il ricorrente ha citato in suo favore il precedente della Sez. 2, n. 43968 del 2022, non mass., secondo cui non è ammessa una responsabilità dell'amministratore di diritto ai sensi dell'art. 40 cpv, cod. pen., ma solo a titolo di concorso; Considerato che, nello specifico, all'imputato è stato contestato il concorso dell'art. 110 cod. pen. e non l'art. 40 cpv, cod. pen., e che comunque è stato condannato come amministratore di diritto della Laser S.r.l., per aver emesso nel periodo in cui aveva ricoperto la carica una serie di fatture per operazioni inesistenti, specificamente accertate in primo grado, per cui l'argomento dell'omessa vigilanza e controllo sull'operato di chi agiva per la società era chiaramente ultroneo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres