Criminal appeal dismissed for inadmissibility as mere factual complaints lack specific legal critique of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Davide Simoncini and Paolo Pagnoni inadmissible, ruling that their sole ground of complaint constituted mere factual grievances rather than a specific legal critique. The defendants argued they correctly classified employees under the bakery artisans contract and that the administrative contestation process should have suspended the criminal proceedings. The court rejected this, noting that the lower court properly applied the restaurant sector contract based on direct observations and employee qualifications, and that the law does not permit suspending criminal proceedings pending administrative outcomes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals in criminal proceedings must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; mere complaints on facts or procedural delays without distinct legal arguments are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIMONCINI DAVIDE nato a PESARO il 20/07/1970 PAGNONI PAOLO nato a PESARO il 07/08/1968 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 25738/23 Rilevato che con sentenza in data 19 dicembre 2022 la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza in data 14 luglio 2020 del Tribunale di Pesaro che aveva condannato Davide Simoncini e Paolo Pagnoni alle pene di legge per il reato degli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 37 legge n. 689 del 1981, per omesso invio all'INPS delle denunce mensili obbligatorie, Rilevato che con un unico motivo di ricorso gli imputati hanno lamentato il vizio della motivazione, sostenendo di aver correttamente inquadrato i loro dipendenti secondo il contratto dei panificatori artigiani e precisando che non vi era stata una specifica richiesta dell'INPS, per cui il procedimento doveva rimanere sospeso fino a quando non fosse terminato l'iter amministrativo e/o giudiziario finalizzato alla contestazione di quanto accertato dall'Ispettorato del lavoro, Considerato che il motivo non è consentito in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata: i Giudici di merito hanno accertato sulla base del verbale dell'Ispettorato del Lavoro che la società, nella quale i ricorrenti avevano rivestito la qualifica di amministratori, applicava il CCNL Panificatori e Artigiani invece che quello di Pubblici Esercizi/Turismo Confcommercio che sarebbe stato corretto applicare, coerentemente all'attività di ristorazione effettivamente svolta nell'esercizio, e poi riscontrata, di preparazione e servizio sul posto di pietanze, sulla base dell'osservazione diretta, delle dichiarazioni dei lavoratori, delle comunicazioni obbligatorie trasmesse dalla società e delle lettere di assunzione dei dipendenti con qualifiche di cameriere di ristorante, cameriere di sala e cuoco di ristorante;
Rilevato che la legge non prevede una sospensione del procedimento penale in attesa della conclusione dell'iter amministrativo e che in ogni caso i ricorrenti non hanno allegato sopravvenienze a loro favorevoli; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore