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Ordinanza — n. 2804/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2804/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2804/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETOLA CARMINE SEBASTIANO nato il 14/11/1971 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 25593/23 Rilevato che con sentenza in data 7 aprile 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 13 maggio 2021 del GUP del Tribunale di Pisa che aveva condannato Carmine Sebastiano Setola alle pene di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, nonostante fosse incensurato, reo confesso, gravato da difficoltà economiche che l'avevano indotto ad accettare il ruolo di amministratore di diritto della società;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 2804/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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occultamento di beni omissione della contabilità segreto fiscale reati economici irregolarità finanziarie amministrazione infedele

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETOLA CARMINE SEBASTIANO nato il 14/11/1971 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 25593/23 Rilevato che con sentenza in data 7 aprile 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza in data 13 maggio 2021 del GUP del Tribunale di Pisa che aveva condannato Carmine Sebastiano Setola alle pene di legge per il reato dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha lamentato il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, nonostante fosse incensurato, reo confesso, gravato da difficoltà economiche che l'avevano indotto ad accettare il ruolo di amministratore di diritto della società;

Considerato che, a differenza di quanto dedotto, il ricorrente non aveva reso dichiarazioni confessorie e anzi aveva negato la sua responsabilità, adducendo di essere stato costretto ad accettare la carica di amministratore per bisogno; inoltre, non era vero che la condotta fosse priva di offensività perché la Guardia di finanza non aveva potuto ricostruire il volume di affari della società; infine, l'imputato aveva commesso analoghi fatti in un'altra società, e non erano emersi elementi da valutare positivamente; Ritenuto, quindi, che le deduzioni del ricorrente sono generiche perché non si confrontano con la sentenza e sono fattuali perché sono finalizzate a ottenere una lettura alternativa delle circostanze, esclusa nel giudizio di legittimità;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid