Italian Court dismisses appeal on animal cruelty charge due to lack of specific qualification of conduct under penal code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Tommaso Corrao inadmissible regarding his conviction for aggravated theft and animal abuse. The lower court had already established that Corrao captured cardellins to sell them rather than harm their integrity, distinguishing the specific intent required for the heavier crime. The court rejected the claim of insufficient motivation because the lower court clearly differentiated between the specific intent to kill or capture protected species and the general intent to cause suffering, rendering the appeal factually and legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 727-bis cod. pen.; Art. 544-ter cod. pen.: The court must specifically qualify the defendant's conduct to distinguish between the intent to cause suffering and the intent to kill or capture protected species, as a generic accusation without this distinction fails to meet the requirements of specific intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRAO TOMMASO nato a PALERMO il 19/02/1958 avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 24667/23 Rilevato che con sentenza in data 11. luglio 2022 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 4 maggio 2021 del Tribunale di Termini Imerese che aveva condannato Tommaso Corrao alle pene di legge per plurimi furti aggravati, furti tentati e maltrattamenti di cardellini, Rilevato che il ricorrente ha sottoposto a censura esclusivamente la condanna per le violazioni dell'art. 544-ter cod. pen., lamentando il vizio di motivazione per omessa qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 727-bis cod. pen., nonostante fosse emerso che aveva catturato i cardellini per metterli in vendita e non per lederne l'integrità, Ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché generico e fattuale: la Corte territoriale, dopo aver accertato che l'imputato, per usare i cardellini come richiami, li aveva imbracati impedendone il volo ma non il movimento delle ali, così causando sevizie e maltrattamenti, ha precisato la differenza tra il reato dell'art. 544-ter e quello dell'art. 727-bis cod. pen., osservando che il delitto colpisce il maltrattamento dell'animale e la contravvenzione colpisce l'uccisione, la cattura o la detenzione di esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta, sempre che il fatto non costituisca più grave reato (da ultimo, Sez. 5, n. 20221 del 11/04/2022, Rizzardini, Rv. 283079-01), Rilevato che la decisione è coerente con le emergenze processuali perché l'imputato aveva sottoposto i cardellini a condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres