Cassation court dismisses appeal for lack of reasoning on prescription, noting it was a mere style argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the lack of reasoning on the prescription exception was manifestly unfounded. The lower courts had correctly determined that the crime occurred on October 31, 2013, triggering a ten-year prescription period under Article 17 of Legislative Decree No. 74/2000. The court ruled that judges are not obligated to address every argument, especially when the prescription exception was merely a stylistic formality without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000; Art. 616 cod. proc. pen.: The court is not required to address every complaint, and an appeal based on the lack of reasoning for a mere stylistic exception regarding prescription is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHBRAOUI MUSTAPHA nato il 01/01/1964 avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 15148/23 Rilevato che con sentenza in data 10 maggio 2022 la Corte di appello Bologna ha confermato la sentenza in data 21 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Ravenna aveva condannato Mustapha Chbraoui alle pene di legge per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, Rilevato che con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva risposto sull'eccezione di prescrizione, Considerato che il motivo è manifestamente infondato, perché l'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 prevede la prescrizione decennale per il reato dell'art. 8, per i fatti successivi all'entrata in vigore della I. 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito il di. 13 agosto 2011, n. 138, e cioè dal 17 settembre 2011, Considerato che i Giudici di merito hanno accertato che il fatto si è consumato il 31 ottobre 2013 e tale circostanza non è stata contestata dal ricorrente, Rilevato, quindi, che al momento della decisione il reato non era prescritto, Rilevato che il giudice non è tenuto a rispondere a tutte le doglianze e, nella specie, l'eccezione di prescrizione era di mero stile (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01), Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden