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Ordinanza — n. 2740/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and merely repetitive of already decided legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2740/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Sandro Andreatto inadmissible, ruling it was a generic and merely repetitive argument. The court found that the contested reasons were already adequately examined and rejected with correct legal arguments in the lower court's decision. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely repetitive grounds that have already been adequately examined and rejected with correct legal arguments in the contested decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive legal arguments inadmissible appeal procedural costs Corte di Cassazione cosa generica motivazione inadeguata delle censure costituzionali designazione generica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREATTO SANDRO nato il 05/10/1994 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Sandro Andreatto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 1 della motivazione); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.