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Ordinanza — n. 2738/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and repetitive arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2738/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Alessandro Azzaro inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the arguments generic and merely repetitive of previously rejected grounds regarding recidivism and mitigating circumstances. Consequently, the lower court's decision was upheld without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 385, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it relies on generic or merely repetitive arguments that have already been adequately examined and dismissed by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments recidivism exclusion mitigating circumstances court costs Corte di Cassazione recidiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385, comma 4, cod. pen.
Art. 385, comma 1, cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZARO ALESSANDRO nato a ERICE il 08/04/1982 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Azzaro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 7); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.