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Ordinanza — n. 2737/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to first-time raising specific motivation defects regarding defendant's liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Polizzotto inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant raised a defect in the lower court's reasoning regarding his liability for the first time at this stage, lacking the required specificity. The court rejected the appeal because the new argument was not properly substantiated and the appellant failed to demonstrate good faith in raising the issue.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant raises a defect in the motivation concerning the affirmation of liability for the first time in the appellate court without the requisite specificity.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility defect in motivation affirmation of liability specificity requirement first time raising issue court costs and fine good faith requirement motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLIZZOTTO ALESSANDRO nato a PALERMO il 24/08/1988 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahssandro Polizzotto avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, a fronte della deduzione in appello della sola questione concernente la concessione delle circostanze attenuanti generiche, deduce per la prima volta in questa Sede, peraltro con argomentazioni prive del necessario requisito della specificità, il vizio di motivazione in ordine al punto concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.