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Ordinanza — n. 2735/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and references to the contested act's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2735/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Alessio Rallo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Rallo challenged a second-instance judgment, arguing specific legal points, but the court found his submissions lacked the precise articulation of legal reasons required by law. Consequently, the court ruled that the appellant failed to provide the necessary references to the reasoning of the contested act, rendering the appeal procedurally defective.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to state the specific legal grounds justifying the challenge and to make corresponding references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds procedural defect specific references required procedural costs court of cassation civil procedure code allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RALLO ALESSIO nato a ROMA il 21/05/1999 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessio Rallo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.