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Ordinanza — n. 2734/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and procedural fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Samson Ose inadmissible due to generic grounds and procedural fault. The appellant argued against a lower court's reclassification of criminal conduct under Article 73, paragraph 5, of the Tax Code, but the court found these arguments merely repetitive of the first-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine of €3,000 for failing to propose a specific cause of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Corte cost. n. 186 del 2000: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that merely reproduce the reasoning of the lower court without presenting new specific arguments, and if the appellant fails to demonstrate a specific cause of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds procedural fault repetitive arguments tax code reclassification court costs Cassazione ordinanza motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSE SAMSON nato il 24/04/1996 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Samson Ose avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura relativi alla riqualificazione delle condotte ascritte ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 16); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.