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Ordinanza — n. 2732/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to specific lack of reference to the contested judgment's specific head.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2732/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alberto Di Giorgio inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant failed to specify which part of the lower court's decision he was challenging, offering only generic principles and vague references to alleged mistreatment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to be examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to identify the specific head of the contested decision being attacked and does not critically engage with the reasoning of the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific head requirement lack of specificity court costs award Italian procedural law motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIORGIO ALBERTO nato a ROMA il 07/01/1987 avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Alberto Di Giorgio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo aspecifico che, al di là di generiche affermazioni di principio e di un incomprensibile riferimento a maltrattamenti subiti dal ricorrente, omette di indicare a quale capo della sentenza si riferisca l'impugnazione e di confrontarsi criticamente con la decisione impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha adeguatamente argomentato in merito alla responsabilità dell'imputato (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.