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Ordinanza — n. 2731/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and merely reproducing already decided arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2731/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court decision regarding the defendant's liability, but the court found the new arguments were merely generic reproductions of points already thoroughly examined and rejected in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal offered no substantive legal contribution and was therefore inadmissible under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic grounds that merely reproduce points of criticism already adequately examined and dismissed with correct legal arguments in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive arguments procedural costs Cassation review ripetibili dell'avvocato condono delle spese procedurali spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERIATU LENUTA nato il 13/12/1985 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Lenuta Speriatu avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla responsabilità dell'imputata già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.