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Ordinanza — n. 2729/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic and unfounded grounds regarding criminal liability and sentencing treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to generic and unsupported arguments concerning criminal liability and sentencing. The territorial court had already thoroughly argued the case without logical or legal flaws, rendering the new grounds merely a reproduction of the appellate arguments. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that fail to substantiate the contested decision, particularly when the lower court has already adequately addressed the issues without error.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible cassation criminal liability defense sentencing treatment review procedural costs award reproduction of appellate arguments unfounded legal claims allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CAROLIS EMILIO nato a ANAGNI il 06/06/1966 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Emilio De Carolis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici - il primo peraltro, di difficile lettura e, per la quasi totalità, consistente nella riproduzione dei motivi di appello - e manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridicojsia in ordine alla responsabilità dell'imputato che al trattamento sanzionatorío (si vedano le pagine da 4 a 7); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.