Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ndue Docaj inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a lower court's judgment regarding liability and sanctions, but the Court found his grounds were generic and merely reproduced arguments already adequately examined and rejected in the appealed decision. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked novelty and merit, leading to the dismissal of the request and the imposition of financial penalties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproductive of arguments already examined and rejected in the decision under appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOCAJ NDUE nato il 24/03/1981 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ndue Docaj avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 1 e 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.