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Ordinanza — n. 2727/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere complaints and repetition of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo Rais inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rais argued against a lower court's decision regarding liability and conduct qualification, but the court found his grounds to be mere complaints that merely reproduced arguments already rejected with correct legal reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and dismissed it without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of mere complaints or merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints repetition of arguments court costs Cassazione ordinanza condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIS VINCENZO nato a CAGLIARI il 30/05/1981 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Rais avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 8 a 13 in relazione al giudizio di responsabilità ed alla qualificazione della condotta); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.