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Ordinanza — n. 2726/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and merely reproduces already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2726/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Carbone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court determined that the appellant's arguments were generic and merely reproduced points already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning in the lower court's judgment. Consequently, the appeal failed to introduce new substantive issues warranting further review.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely reproductive grounds that have already been adequately examined and dismissed with correct legal arguments in the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds reproductive arguments inadmissibility of appeal Corte di Cassazione court costs and fine motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE SALVATORE nato a NOTO il 28/05/1956 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Carbone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano il par.4.1 sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e il par. 4.2 sul giudizio di responsabilità); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.