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Ordinanza — n. 2725/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of precise legal reasoning and specific references to the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2725/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Cristiano Corrias inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal lacked the precise legal reasoning required by law and failed to provide sufficient references to the specific grounds and motivation of the appealed judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was held liable for the procedural expenses and the statutory fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to precisely state the legal grounds justifying the challenge and to make congruent references to the motivation of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal precise legal reasoning congruent references court costs liability procedural defect ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRIAS CRISTIANO nato a ANZIO il 23/08/1972 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristiano Corrias avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.