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Ordinanza — n. 2724/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2724/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Mario Narduzzi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the arguments in the appeal were merely generic reproductions of issues already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning in the first-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appellant failed to present new grounds, leading to the dismissal of the request and the imposition of financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must contain new and specific legal arguments; generic or repetitive submissions that merely reproduce the reasoning of the lower court are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments repetitive submissions court costs Italian procedural law motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDUZZI MARIO nato a CATANIA il 26/09/1979 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Narduzzi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 3 in cui la Corte, richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione delle modalità della condotta, della non breve durata della violazione e dei motivi futili allegati dal ricorrente); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.