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Ordinanza — n. 2723/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for merely reproducing already rejected arguments on Article 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2723/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Carmine Bruno Marletta inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court had already thoroughly examined and rejected these specific grounds. The Supreme Court ruled that since the appeal merely reproduced these previously dismissed arguments without new legal reasoning, it lacked the necessary novelty to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower court without presenting new legal grounds or substantive changes.

Parole chiave

Generato dall'IA
Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal reproductive argument Court of Cassation procedural dismissal court costs novelty requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 366 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARLETTA CARMINE BRUNO nato a VERCELLI il 06/08/1980 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmine Bruno Marletta avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.