Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grievances and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Giorgia Lucia Gandolfo inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The appellant argued against the lower court's factual reconstruction regarding liability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere complaints lacking specific legal grounds and not supported by the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in law; generic grievances or mere complaints regarding factual findings do not constitute admissible grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDOLFO GIORGIA LUCIA nato a CATANIA il 13/12/1989 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgia Lucia Gandolfo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile in quanto:
a) il primo motivo è costituito da mere doglíanze in punto di fatto in ordine al giudizio di responsabilità, volte a confutare la ricostruzione effettuata dai Giudici di merito in termini non solo immuni da vizi logici o giuridici, ma, soprattutto, strettamente aderenti alle risultanze istruttorie (si vedano le pagine da 4 a 6);
b) il secondo motivo è generico, aspecifico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomentì giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 9 e 10); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023