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Ordinanza — n. 2721/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and merely repetitive of already decided legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2721/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Antonino Francesco Stella, challenged a lower court's judgment regarding liability, recidivism, and mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the arguments were generic and merely reproduced points already thoroughly examined and dismissed in the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely reproductive grounds that have already been adequately examined and rejected with correct legal arguments in the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds repetitive arguments inadmissibility of appeal procedural costs Cassazione ordinanza motivi di cassazione cosa generica identità dei crediti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STELLA ANTONINO FRANCESCO nato a CATANIA il 02/11/1991 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonino Francesco Stella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano il par. 1.1 quanto al giudizio di responsabilità, il par. 3 quanto alla recidiva ed il par. 4 quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.