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Ordinanza — n. 2720/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic arguments and failure to meet statutory conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2720/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a broad application of recidivism rules and challenged the constitutionality of a new procedural provision, but the Court found these arguments generic and unsupported. The decision relied on the requirement that the appeal must be based on specific grounds rather than general criticisms, and confirmed that the appellant failed to meet the statutory conditions for the specific mitigation sought.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is merely a generic reproduction of generic criticisms without specific legal grounds, and the statutory conditions for specific mitigations, such as the lack of a first-instance appeal, are not met when the first-instance judgment was filed after the relevant law's entry into force.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments recidivism rules procedural conditions court costs and fine constitutional challenge diminuzione esecutiva recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
artt. 3, 25 e 27 Cost.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023 Proshka
3, 25 e 27 Cost., Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023 Proshka;
Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSCO ANTONIO nato a CAPUA il 23/08/1991 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; t letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Fusco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla recidiva ed alle circostanze attenuanti generiche (di cui si invoca l'applicazione nella massima estensione nonostante il giudizio di equivalenza con la recidiva formulato sin dalla sentenza di primo grado), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, atteso che la condizione processuale prevista dall'art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ai fini dell'applicazione della diminuente esecutiva di un sesto è rappresentata esclusivamente dalla mancata proposizione dell'impugnazione - appello o ricorso per cassazione - avverso la sentenza di primo grado, condizione, questa, che non è configurabile nel caso in esame in cui, peraltro, anche a voler considerare l'antecedenza della sentenza di primo grado rispetto all'entrata in vigore della citata riforma, sia la sentenza impugnata che il ricorso per cassazione sono stati proposti successivamente (cfr., con riferimento alla ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023 Proshka;

Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dic