Italian court dismisses appeal as merely reproducing already rejected recidivism arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Maurizio Castro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Castro argued against the lower court's decision regarding recidivism, but the court found his new arguments were merely a reproduction of points already thoroughly examined and rejected in the appealed judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, applying the constitutional principle that parties must act in good faith when raising inadmissible claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 113 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected in the lower court decision without presenting new legal grounds or facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRO MAURIZIO nato a NAPOLI il 20/08/1982 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maurizio Castro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla recidiva già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.