Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic and merely reproductive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Simonetti Gianluca inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal's two grounds were generic and merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower court's judgment. Consequently, the appellant was condemned to bear the costs because he failed to propose the appeal with sufficient diligence regarding the cause of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds or merely reproduces arguments already examined and rejected by the lower court without providing new substantive legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI GIANLUCA nato a TARANTO il 19/07/1986 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simonetti Gianluca avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 2 e 3); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.