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Ordinanza — n. 2717/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic fact re-arguments outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2717/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Putzu and Schiavo inadmissible, ordering them to pay court costs. The court ruled that the arguments presented were generic factual re-examinations rather than specific legal errors suitable for cassation review. Consequently, the appellants were condemned to pay 3,000 euros each to the fine fund for their procedural misconduct.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must identify specific legal errors; generic factual re-evaluations or requests to re-read evidence are inadmissible as they fall outside the scope of the cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation review scope generic factual arguments inadmissible appeals procedural misconduct cassation admissibility reiterazione di reati penali istanza di revisione penale reato impossibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUTZU RAFFAELE nato a GENOVA il 10/04/1964 SCHIAVO STEFANO nato a SAN GAVINO MONREALE il 27/12/1971 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Raffaele Putzu e Stefano Schiavo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che entrambi i ricorsi sono inammissibili perché prospettano deduzioni generiche e interamente versate in fatto in ordine al giudizio di responsabilità attraverso le quali tendono a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai Giudici di merito.

Ritenuto che anche la questione dedotta da Putzu in ordine alla riqualificazione del fatto nella corrispondente fattispecie tentata è inammissibile in quanto non è stata dedotta in appello e dalla sentenza impugnata non emergono elementi certi che consentano di ritenere che l'evento non si è realizzato; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre