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Ordinanza — n. 2716/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic, repetitive grounds already rejected with correct legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Simone Pistis inadmissible and ordered him to pay legal costs. The court found the appeal's grounds were generic and merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it deduces generic grounds that are merely repetitive of profiles already adequately examined and rejected with correct legal arguments in the contested judgment.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive arguments inadmissible appeal procedural economy legal costs condemnation Corte di Cassazione civil procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTIS SIMONE nato a CAGLIARI il 23/02/1977 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Pistis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico, versato in fatto e meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 5 e 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.