Cassation dismisses appeal against conditional sentence revocation as mandatory legal act, not discretionary, barring reformatio in peius claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the argument regarding reformatio in peius. The appellant challenged a territorial court order revoking his conditional sentence suspension under Article 168, Paragraph 1, Number 1 of the Penal Code. The court ruled that this specific revocation is mandatory by law rather than discretionary, thereby excluding the possibility of a worsening of the situation for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.; Art. 168, comma secondo, cod. pen.: The revocation of conditional sentence suspension under Article 168, Paragraph 1, Number 1 is a mandatory legal act, not discretionary, thus excluding the applicability of the reformatio in peius principle which applies only to discretionary revocations under Article 168, Paragraph 2.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOURE ABDOULAYE (CUI 04VWXY4) nato il 09/09/1999 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdoulaye Toure avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto; ritenuto, infatti, che nel caso in esame la Corte territoriale ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. che prevede un'ipotesi di revoca di diritto, e non facoltativa, del beneficio in questione; considerato, pertanto, che, trattandosi di un'attività meramente dichiarativa, deve escludersi la configurabilità di una violazione del divieto di reformatio in peius (in termini conformi, si veda Sez. 2, n. 4381 del 13/01/2015, Marino, Rv. 262375) che sussiste, invece, nel caso in cui, essendo impugnante il solo imputato, il giudice di appello revochi il beneficio in esame ai sensi dell'art. 168, comma secondo, cod. pen., attesa la natura discrezionale e costitutiva di detto provvedimento (Sez. 2, n. 40989 del 11/04/2018, Malvaso, Rv. 274301); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 20