Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible, ordering payment of court costs to the state.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Jema Jema and Marcia De Fatima Alves inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants challenged a lower court ruling regarding liability and recidivism, but the court found their arguments merely repetitive of issues already properly addressed and rejected in the original judgment. Consequently, the appeals were dismissed without substantive review, and the appellants were condemned to pay €3,000 each to the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals that are generic and merely reproduce profiles of criticism already adequately examined and rejected with correct legal arguments in the contested judgment are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JEMA JEMA (CUI 03E4030) nato il 10/11/1990 ALVES MARCIA DE FATIMA nato il 08/02/1974 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letti i ricorsi proposti nell'interesse di Jema Jema e Marcia De Fatima Alves avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti sono inammissibili in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 3 e 4 quanto alla responsabilità della Alves cui si riferisce il primo motivo di ricorso, nonché pagina 4 con riferimento alla recidiva contestata con il secondo motivo di ricorso); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023