Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded and merely repetitive legal arguments regarding witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fikri Badr inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Badr argued that the lower court's decision on the unavailability of witness Pilleri's summary information report was legally flawed, but the court found his arguments were merely a repetition of those already rejected in the second-instance judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked a new, substantive ground for review and was therefore inadmissible under established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it deduces a manifestly unfounded reason that is merely a reproduction of a previously rejected legal argument, as the court has already adequately examined and dismissed such grounds in the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIKRI BADR nato il 01/02/1999 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Badr Fikri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato e meramente riproduttivo della medesima censura relativa alla inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese dal teste Pilleri, già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si veda pagine 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.