Criminal appeal dismissed for generic and merely reproductive grounds regarding violation of art. 507 and art. 337. The court rejected the appeal as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Noureddine Radi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment concerning the violation of Article 507 of the Code of Criminal Procedure and the constitution of the crime under Article 337 of the Penal Code. The court ruled that the appeal's grounds were generic and merely reproduced arguments already adequately examined and rejected in the appealed decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 507 c.p.p.; Art. 337 c.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely reproductive of arguments already examined and rejected in the decision under appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADI NOUREDDINE nato il 19/01/1985 avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; A letto il ricorso proposto nell'interesse di Noureddine Radi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi dei medesimi profili di censura in merito alla ritenuta violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. ed alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen. già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 4 a 8); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.