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Ordinanza — n. 2701/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unsupported by new facts regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Clorindo Calcioli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground generic and merely repetitive of arguments already rejected, while the second ground was deemed manifestly unfounded due to adequate prior reasoning on sentencing and recidivism. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the criminal judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic or repetitive arguments fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments sentencing review court costs award recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCIOLI CLORINDO (CUI 01TCOIN) nato a TORINO il 05/12/1965 avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Clorindo Calcioli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per il seguente ordine di ragioni: il primo motivo è generico, versato in fatto e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 3 a 5);

b) il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena base ed all'aumento di pena relativo alla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquìnquennale (si vedano le pagine 5 e 6 in cui, tra l'altro, si sottolinea che l'aumento per la recidiva è stato determinato in misura inferiore al limite legale); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.