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Ordinanza — n. 2700/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of already adjudicated legal arguments regarding recidivism and external bonds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2700/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the recognition of an external bond and the precedence of generic mitigating circumstances over recidivism, but these points were already thoroughly examined and rejected in the lower court's decision. The court ruled that the appeal merely reproduced these previously decided arguments without raising new issues, thus failing to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already fully examined and rejected by the lower court, lacking any new legal grounds or factual developments.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Repetitive Arguments Recidivism Mitigation External Bond Violation Court Costs Award Cassazione Decision recupero dei costi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DO.JA ARMANDO nato il 21/01/1991 avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Armando Doja avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, relativi al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna ed al diniego della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche rispetto alla recidiva, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine5 e 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.