Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already decided arguments and seeking factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by the Castellini and Castellari families inadmissible. The court ruled that the arguments merely reproduced previously rejected points and sought a factual re-evaluation outside the scope of judicial review. Consequently, the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals must present new grounds; mere reproduction of rejected arguments or attempts to re-evaluate evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTELLINI MARIA nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 01/11/1943 CASTELLARI DANTE nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 27/12/1938 CASTELLARI ROBERTO nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 17/02/1964 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Castellini, Dante Castellari e Roberto Castellari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 8 e 9), nonché versati in fatto e volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 202