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Ordinanza — n. 2695/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for failing to address sentencing suspension denial arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Hakim Bouchane, reiterated the same criticism regarding the denial of a suspended sentence without engaging with the appellate court's reasoning on the criminal conduct's severity. The court ruled that by ignoring the specific arguments presented in the lower judgment, the appeal lacked the necessary confrontation required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already rejected in the lower court without addressing the specific reasoning provided in the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Admissibility Suspended Sentence Denial Failure to Confront Arguments Court Costs and Fine pene condizionali motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHANE HAK1M nato il 01/02/1966 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hakim Bouchane avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, reiterando acriticamente la medesima censura già dedotta in appello in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, omette di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata che, con motivazione non manifestamente illogica, ha confermato il giudizio di non meritevolezza del beneficio in considerazione delle modalità delle condotte criminose ascritte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.