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Ordinanza — n. 2694/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2694/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Moreno Baldoni inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's two grounds for appeal merely reproduced arguments regarding liability and general mitigating circumstances that had already been thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, leading to the dismissal of the request and the imposition of financial penalties.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected on the merits by the lower court, lacking any new legal or factual basis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments merits already decided court costs award Cassazione ordinanza motivi di cassazione cosa generica spese generali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDONI MORENO nato il 09/08/1962 avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Moreno Baldoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in merito al giudizio di responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 7 e 8); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2023.