Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely repeat lower court rulings on non-punishability and mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments lacked specificity and merely reproduced points already adequately examined by the lower court. The appellant contested the conviction's reasoning regarding non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code and mitigation, but the court found these claims insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when its grounds are merely repetitive of issues already decided by the court of first instance with correct legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELASI SEBASTIANO nato a SAN GIUSEPPE JATO il 25/06/1965 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; pag. 4 sull'attenuante); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente