Cassation appeal dismissed for lack of specificity; arguments merely repeat merits already decided.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds lacked specificity and merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the lower court. The appellant contested the reasoning regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found these points insufficiently developed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 51 cod. pen.; Appeals lacking specificity are inadmissible when they merely reproduce arguments already decided by the court of first instance without new legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBA FLOR3AN nato in ALBANIA il 31/10/1987 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-5, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato; e pag. 5-6 sull'art. 51 cod. pen.); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2023