Criminal appeal dismissed for lack of merit; generic mitigating circumstances denied due to insufficient reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were wrongly denied, but the court found the lower court's reasoning sufficient by referencing key facts. Consequently, the appeal was rejected as unfounded under established jurisprudence regarding the requirement for a congruent reference to decisive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's denial of generic mitigating circumstances is based on a congruent reference to decisive elements, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTICONI ERMENEGILDO ANDREA nato a CROTONE il 27/02/1981 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2-3); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 202