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Ordinanza — n. 2690/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to invoke non-punishment grounds and lack of specific motivation censure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2690/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the criminal appeal inadmissible, converting it into a cassation request against a fine-only sentence. The appellant argued the lower court failed to apply the non-punishment ground of minor offense ex Article 131-bis of the Penal Code and lacked specific motivation censure. The Court rejected this, ruling that the ground was never invoked in the proceedings and no specific censure regarding the lack of ex officio duty under Article 129 of the Code of Criminal Procedure was developed.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. The appeal is inadmissible if the non-punishment ground was not invoked in the trial and the appellant fails to provide specific censure on the motivation's failure to raise it ex officio.

Parole chiave

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non-punishment ground lack of motivation censure ex officio duty inadmissible appeal minor offense motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che l'appello va convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria dell'ammenda; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
è manifestamente infondato perché la stessa non è stata invocata nel giudizio né, in questa sede, sono sviluppate specifiche censure alla motivazione dalle quali possa desumersi il vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo d'ufficio ex art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che l'appello va convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria dell'ammenda; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
è manifestamente infondato perché la stessa non è stata invocata nel giudizio né, in questa sede, sono sviluppate specifiche censure alla motivazione dalle quali possa desumersi il vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo d'ufficio ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDIAYE MOUSSA nato in SENEGAL il 02/01/1987 avverso la sentenza del 09/06/2022 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'appello va convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria dell'ammenda; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato perché la stessa non è stata invocata nel giudizio né, in questa sede, sono sviluppate specifiche censure alla motivazione dalle quali possa desumersi il vizio di motivazione con riguardo al mancato rilievo d'ufficio ex art. 129 cod. proc. pen. Si è, infatti, affermato che «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato ex officio, alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano Spelta Rapini, Rv. 284160);

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dice