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Ordinanza — n. 2689/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere grievances and lack of legal specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2689/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the factual motivation and legal qualification of a criminal conviction, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the arguments were merely grievances lacking specificity and were already adequately addressed by the lower court with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it consists solely of mere grievances or lacks specific legal arguments, as the Court of Appeal's reasoning must be sufficient to justify the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere grievances lack of specificity criminal procedure Supreme Court review mancata prova di parzialità indigenza processuale non provata sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara
276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRIANNI PIETRO nato a PETRALIA SOTTANA il 14/06/1973 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1-2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, e pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2);

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il