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Ordinanza — n. 2688/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of legal specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2688/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the factual basis for criminal liability and the legal qualification of the act, but the court found these arguments to be mere complaints lacking legal specificity. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements for admissibility in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 36 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints or mere expressions of dissatisfaction without specific legal arguments are inadmissible in jurisdictional proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility appeal mere factual complaints lack of legal specificity procedural costs Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale scemata imputabilità prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
256007); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 36 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
art. 131-bis cod. pen
2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
art. 616 cod. proc. pen
256007); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.
Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara
276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA CARLO nato a PALERMO il 09/06/1990 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato dell'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 1, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato, e pag. 2 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);

Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007); All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic