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Ordinanza — n. 2686/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic, factually vague, and lacking specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2686/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the factual basis for liability and the sentence, but the court found these arguments generic and merely repetitive of issues already resolved by the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the specificity requirements for a legitimate appeal under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of mere complaints or generic objections without specific legal arguments, as such submissions do not constitute a valid challenge to the judgment's correctness.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds lack of specificity repetitive arguments procedural costs award Cassa delle ammende legitimacy review condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la pena, è generico; Rilevato che sono pervenute conclusioni scritte in data 15 dicembre 2023 che, oltre ad essere tardive e perciò irricevibili, sono meramente riproduttive del ricorso; All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la pena, è generico; Rilevato che sono pervenute conclusioni scritte in data 15 dicembre 2023 che, oltre ad essere tardive e perciò irricevibili, sono meramente riproduttive del ricorso; All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKEKE NNANA DOMINICO (CUI 04APQ5M) nato in NIGERIA il 20/02/1982 avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE DI PACE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; ,/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati degli artt. 14, comma 5-ter e 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato);

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la pena, è generico; Rilevato che sono pervenute conclusioni scritte in data 15 dicembre 2023 che, oltre ad essere tardive e perciò irricevibili, sono meramente riproduttive del ricorso; All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dice