Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability and the conditional suspension of sentence, arguing against the application of specific statutory provisions. The court rejected these arguments because they consisted solely of factual grievances without legal specificity, having already been adequately addressed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 81 c.p.; Art. 76 D.Lgs. 159/2011: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they consist merely of factual complaints or generic criticisms of the lower court's reasoning without developing specific legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO GIUSEPPE nato a MONTESARCHIO il 25/10/1954 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato degli artt. 81 cpv. cod. pen., 76 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.);
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale, è, per un verso, manifestamente infondato perché il beneficio è stato concesso seppure subordinato alla prestazione di attività a favore della collettività, e, per altro verso, è generico perché non sviluppa alcuna critica specifica alla condizione apposta; All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dice